STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE Madonna delle Grazie – Pro Missa Antiqua -
Grosseto
Art.
1.
Addì 17 Maggio 2016 si costituisce nella Diocesi di Grosseto, tra i
firmatari del presente statuto, un gruppo di fedeli cattolici
denominato Associazione
Madonna delle Grazie – Pro Missa Antiqua - Grosseto,
che si pone sotto la protezione di Maria Santissima Madonna delle
Grazie.
Art.
2.
Il presente gruppo si configura sotto il profilo canonistico quale
associazione privata diocesana di fedeli laici, ai sensi dei canoni
321 e seguenti del Codex Iuris Canonici, e sotto il profilo
civilistico quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt.
36 e seguenti del Codice Civile.
Art.
3.
Oggetto e scopi dell’Associazione:
- richiedere e sollecitare l’Autorità ecclesiastica all’applicazione del Motu proprio Summorum pontificum cura, con la celebrazione della Santa Messa secondo il Missale Romanum promulgato nel 1962 e degli altri rituali previsti;
- promuovere incontri spirituali e iniziative culturali attraverso la realizzazione di convegni, dibattiti, mostre ecc., finalizzate a far conoscere la Liturgia e la Dottrina cattolica in tutti i suoi molteplici aspetti (morali, teologici, filosofici, devozionali, ecc.) legati alla Tradizione plurisecolare della Chiesa.
Art.
4.
L'adesione è aperta a chiunque condivida i fini dell'Associazione ed
abbia i seguenti requisiti:
- sia battezzato e cresimato;
- professi la fede cattolica, apostolica e romana e aderisca totalmente al Magistero della Chiesa; specificando che l'adesione alla presente Associazione costituisce rinuncia ad appartenere a qualsiasi altro gruppo o comunità che abbia finalità esplicitamente inconciliabili con gli articoli precedenti e con il Magistero e la Dottrina sociale della Chiesa.
Art.
5.
Non è possibile utilizzare l’Associazione per scopi di propaganda
politica o per scopi estranei al presente Statuto.
Art.
6.
§ 1. I membri riuniti in Assemblea nominano a maggioranza dei
presenti un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che rimangono
in carica per tre anni.
§ 2. La convocazione
dell'Assemblea è effettuata dal Segretario su mandato del
Presidente, senza alcuna formalità per avviso orale o scritto o per
posta elettronica.
§ 3. L'Assemblea ordinariamente
riunita si svolge senza alcuna formalità ed è presieduta dal
Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Segretario.
Inoltre l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti senza quorum
funzionale.
§ 4. Fa eccezione ai comma 2 e 3
del presente articolo la convocazione dell'Assemblea al fine di
eleggere il Presidente e il Segretario. In tale occasione l'Assemblea
verrà convocata con almeno una settimana di preavviso dal Presidente
uscente a mezzo lettera ordinaria. Solo in questo caso il Segretario
dovrà redigere processo verbale della seduta. La prima Assemblea è
convocata al termine dell'approvazione del presente statuto, allo
scopo di eleggere Presidente, Segretario, Tesoriere e stabilire la
quota associativa annuale.
§ 5. La quota associativa è
stabilita dall’Assemblea. Tuttavia, l'Assemblea può decidere di
finanziare ulteriormente l'Associazione per la realizzazione delle
iniziative di cui all'art. 3 o per particolari necessità.
Art.
7.
Una commissione composta dal Presidente dell’Associazione e dai
due soci più anziani, su segnalazione di almeno un quinto dei soci,
decide, a maggioranza, sull'eventuale espulsione di un socio che sia
contrario ai principi dell’Associazione così come delineati
dall'art. 3 oppure perda almeno uno dei requisisti di cui all'art. 4.
Art.
8.
L’Associazione potrà aderire o consorziarsi con altri organismi
che condividano analoghi fini e caratteristiche.
Art.
9.
Finché l'Assemblea non disponga diversamente, la presente
Associazione prende sede provvisoria presso la residenza del
Presidente.
Art.
10.
Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si
applicano per i fini canonistici i canoni 321 e seguenti del Codex
Iuris Canonici, e per il profilo civilistico gli artt. 36 e seguenti
del Codice Civile.
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