Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE Madonna delle Grazie – Pro Missa Antiqua - Grosseto



Art. 1. Addì 17 Maggio 2016 si costituisce nella Diocesi di Grosseto, tra i firmatari del presente statuto, un gruppo di fedeli cattolici denominato Associazione Madonna delle Grazie – Pro Missa Antiqua - Grosseto, che si pone sotto la protezione di Maria Santissima Madonna delle Grazie.

Art. 2. Il presente gruppo si configura sotto il profilo canonistico quale associazione privata diocesana di fedeli laici, ai sensi dei canoni 321 e seguenti del Codex Iuris Canonici, e sotto il profilo civilistico quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3. Oggetto e scopi dell’Associazione:

  • richiedere e sollecitare l’Autorità ecclesiastica all’applicazione del Motu proprio Summorum pontificum cura, con la celebrazione della Santa Messa secondo il Missale Romanum promulgato nel 1962 e degli altri rituali previsti;
  • promuovere incontri spirituali e iniziative culturali attraverso la realizzazione di convegni, dibattiti, mostre ecc., finalizzate a far conoscere la Liturgia e la Dottrina cattolica in tutti i suoi molteplici aspetti (morali, teologici, filosofici, devozionali, ecc.) legati alla Tradizione plurisecolare della Chiesa.

Art. 4. L'adesione è aperta a chiunque condivida i fini dell'Associazione ed abbia i seguenti requisiti:

  • sia battezzato e cresimato;
  • professi la fede cattolica, apostolica e romana e aderisca totalmente al Magistero della Chiesa; specificando che l'adesione alla presente Associazione costituisce rinuncia ad appartenere a qualsiasi altro gruppo o comunità che abbia finalità esplicitamente inconciliabili con gli articoli precedenti e con il Magistero e la Dottrina sociale della Chiesa.

Art. 5. Non è possibile utilizzare l’Associazione per scopi di propaganda politica o per scopi estranei al presente Statuto.

Art. 6. § 1. I membri riuniti in Assemblea nominano a maggioranza dei presenti un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che rimangono in carica per tre anni.
§ 2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Segretario su mandato del Presidente, senza alcuna formalità per avviso orale o scritto o per posta elettronica.
§ 3. L'Assemblea ordinariamente riunita si svolge senza alcuna formalità ed è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Segretario. Inoltre l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti senza quorum funzionale.
§ 4. Fa eccezione ai comma 2 e 3 del presente articolo la convocazione dell'Assemblea al fine di eleggere il Presidente e il Segretario. In tale occasione l'Assemblea verrà convocata con almeno una settimana di preavviso dal Presidente uscente a mezzo lettera ordinaria. Solo in questo caso il Segretario dovrà redigere processo verbale della seduta. La prima Assemblea è convocata al termine dell'approvazione del presente statuto, allo scopo di eleggere Presidente, Segretario, Tesoriere e stabilire la quota associativa annuale.
§ 5. La quota associativa è stabilita dall’Assemblea. Tuttavia, l'Assemblea può decidere di finanziare ulteriormente l'Associazione per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3 o per particolari necessità.

Art. 7. Una commissione composta dal Presidente dell’Associazione e dai due soci più anziani, su segnalazione di almeno un quinto dei soci, decide, a maggioranza, sull'eventuale espulsione di un socio che sia contrario ai principi dell’Associazione così come delineati dall'art. 3 oppure perda almeno uno dei requisisti di cui all'art. 4.

Art. 8. L’Associazione potrà aderire o consorziarsi con altri organismi che condividano analoghi fini e caratteristiche.

Art. 9. Finché l'Assemblea non disponga diversamente, la presente Associazione prende sede provvisoria presso la residenza del Presidente.


Art. 10. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano per i fini canonistici i canoni 321 e seguenti del Codex Iuris Canonici, e per il profilo civilistico gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

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